Art. 1 – Costituzione, sede, durata, caratteri
Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile è costituita una Associazione denominata “ACCADEMIA NAZIONALE DEL TANGO”, con sede in Via P. Mengoli, 27 a Bologna.
L’Associazione è costituita per una durata di 25 (venticinque) anni. La sua durata è rinnovabile di 10 anni in 10 anni, mediante delibera dell’Assemblea Straordinaria. E’ fatta salva la facoltà di ciascun Socio di recedere in qualunque momento.
L’Associazione si connota con i caratteri distintivi di:
Associazione culturale;
Associazione di formazione della persona;
Associazione di promozione sociale.
L’Associazione:
– è senza fini di lucro (non profit);
– ha carattere solidaristico;
– è apolitica, apartitica, aconfessionale;
– garantisce ai Soci le pari opportunità fra uomo e donna, nonché i diritti inviolabili della persona.
L’Associazione ha carattere nazionale. E’ prevista l’istituzione di delegazioni sul territorio nazionale, oltre alla sede indicata al punto [1].
Art. 2 – Scopi istituzionali
L’Associazione ha come propri scopi istituzionali:
diffondere e far conoscere la cultura del tango per una capillare comprensione dei suoi valori sentimentali ed estetici;
promuovere le arti connesse al mondo del tango ed i suoi cultori;
ricercare e studiare la documentazione o la memoria delle relazioni del tango con le altre arti che il tango ha ispirato, per realizzare un archivio dei documenti suindicati;
apprendere tutte le espressioni del tango e le tendenze del mondo del tango e delle arti connesse, mantenendo un trattamento egualitario ed equidistante tra di esse, come richiede lo spirito accademico;
onorare la memoria dei luoghi del tango ed altresì dei suoi creatori;
favorire l’incontro di artisti per fomentare la creazione di opere, la formazione di orchestre e promuovere i risultati di questi incontri;
divulgare i risultati del lavoro svolto dall’accademia;
costituire un luogo di confronto tra gli associati e gli artisti.
Art. 3 – Soci
[1] Può diventare Socio dell’Associazione chiunque condivida e accetti i principi ispiratori dell’Associazione e la disciplina prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.
[2] Gli aspiranti Soci devono presentare domanda scritta o verbale al Consiglio Direttivo. Viene considerata in forma scritta anche la domanda che viene presentata dall’aspirante Socio mediante la compilazione dell’apposito Form presente nel sito Internet dell’Accademia nazionale del Tango, anche se essa dovesse risultare priva della firma digitale o elettronica del richiedente. Il Consiglio Direttivo deciderà in merito, con obbligo di motivazione in caso di diniego.
Contro il diniego, l’aspirante Socio può appellarsi al Collegio dei Probiviri. Con la predetta domanda l’aspirante Socio si impegna ad accettare ed osservare la disciplina prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.
Contestualmente alla domanda, l’aspirante Socio deve versare la quota associativa per l’anno sociale in corso. La qualità di Socio è strettamente personale e, in linea di principio, dura per tutta la sua vita. La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione o per morte. La quota associativa versata dal Socio non è trasferibile e non può essere rivalutata. In caso di recesso, esclusione o morte i Soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall’Associazione, né hanno diritto alcuno sul Fondo comune dell’Associazione.
[3] L’esclusione del Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi, per i seguenti motivi:
inosservanza delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
status del Socio e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell’Associazione.
Il Socio escluso può ricorrere contro la delibera del Consiglio Direttivo appellandosi al Collegio dei Probiviri.
[4] I diritti dei Soci consistono:
nella partecipazione alle assemblee, con diritto di parola, di voto, di elettorato attivo e passivo;
nel prendere visione degli atti e dei registri dell’Associazione, presso la sede sociale;
nella partecipazione attiva a titolo gratuito all’organizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli scopi istituzionale dell’associazione.
Art. 4 – Organi
[1] Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio dei Revisori dei conti
e) il Collegio dei Probiviri.
Art. 5 – Assemblea dei Soci
[1] All’Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i Soci.
L’Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria.
L’Assemblea ha un potere sovrano sulla vita e l’attività dell’Associazione.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, che può venire esercitato nell’osservanza delle regole indicate nel comma [2].
[2] Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci maggiorenni, iscritti all’Associazione da almeno tre mesi, che sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all’anno sociale in corso nel momento in cui si tiene l’Assemblea.
[3] I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in forza di delega scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio.
Art. 6 – Assemblea Ordinaria
[1] L’Assemblea ordinaria deve essere convocata entro due mesi dalla chiusura di ciascun anno sociale. Il Consiglio Direttivo stabilisce il luogo, la data, l’ora e l’Ordine del Giorno. L’Avviso di Convocazione deve essere inviato almeno 20 giorni prima della data fissata per l’Assemblea ai Soci (le norme di pubblicità della convocazione si ritengo altresì rispettate in caso di pubblicazione della convocazione, con la stessa tempistica nel Sito Internet dell’Associazione).
[2] L’Assemblea ordinaria:
-esamina e delibera la Relazione del Consiglio Direttivo;
-esamina e delibera il Rendiconto economico e finanziario;
-esamina e delibera il Bilancio preventivo;
-esamina e delibera la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
-esamina e delibera il Regolamento;
-nomina i membri del Consiglio Direttivo;
-nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
-nomina i membri del Collegio dei Probiviri;
-esamina e delibera gli altri argomenti posti all’Ordine del Giorno.
[3] L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure in caso di sua mancanza o impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo avente la maggiore età anagrafica.
La funzione di Segretario viene svolta da un Socio nominato dal Presidente. Ove necessario, il Presidente nomina due Scrutatori.
Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e il diritto di voto da parte dei Soci, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
[4] Per quanto non espressamente previsto da questo articolo dello Statuto valgono le regole dettate dall’art. 20 del Codice civile (Convocazione dell’assemblea delle associazioni) e dell’art. 21 del Codice civile (Deliberazioni dell’assemblea).
Art. 7 – Assemblea Straordinaria
[1] L’Assemblea straordinaria viene convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci, indicandone l’Ordine del giorno. L’Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria.
[2] L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata dell’associazione, sullo scioglimento e conseguente liquidazione dell’Associazione e sulla devoluzione del Fondo comune residuo a seguito della liquidazione. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria vengono prese con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile.
Art. 8 – Pubblicità degli atti
[1] Gli Avvisi di convocazione delle Assemblee dei Soci vengono pubblicati nel Sito Internet dell’Associazione.
[2] Tutti gli atti e i registri relativi all’attività dell’Associazione possono venire consultati da parte dei Soci presso la sede dell’Associazione.
Art. 9 – Consiglio Direttivo
[1] Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall’Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni sociali e sono rieleggibili.
[2] L’incarico di membro del Consiglio Direttivo viene svolto a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio Direttivo compete il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. A singoli membri del Consiglio Direttivo possono venire assegnati incarichi operativi specifici, retribuiti nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
[3] l Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; determina l’ammontare della quota associativa annuale a carico dei Soci; conferisce ai singoli membri del Consiglio Direttivo eventuali incarichi operativi specifici, determinandone i limiti e stabilendone il compenso. Il Consiglio Direttivo persegue le finalità statutarie e provvede ad attuare le delibere prese dall’Assemblea dei Soci.
[4] Il Consiglio Direttivo provvede per ciascun anno sociale:
-a redigere il Rendiconto economico e finanziario;
-a redigere la Relazione del Consiglio Direttivo;
-a redigere il Bilancio Preventivo.
Detti documenti dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
[5] Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, mediante convocazione personale e/o telefonica, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza di convocazione nei termini predetti saranno considerate regolari le riunioni del Consiglio Direttivo alle quali partecipino tutti i componenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo si procede alla redazione del relativo verbale, a cura di un membro incaricato dal Presidente. Il Consiglio Direttivo, riunito validamente con la presenza di almeno tre dei suoi membri, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
[6] Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o i più membri del Consiglio Direttivo, gli altri membri superstiti provvedono a sostituirli. I membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.
Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l’Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. I membri del Consiglio Direttivo nominati dall’Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Art. 10 – Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell’Associazione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al membro del Consiglio Direttivo di maggiore età anagrafica.
Art. 11 – Collegio dei Revisori dei conti
[1] Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri idonei allo scopo eletti dall’Assemblea dei Soci, potendoli essa sceglierli in tutto o in parte anche fra persone estranee all’Associazione. Il Collegio dei Revisori dei conti provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente. I membri del Collegio dei Revisori dei conti restano in carica per tre anni sociali e sono rieleggibili.
[2] Ai Revisori dei conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione, da esercitare nelle forme previste dalla legge. Essi devono redigere e presentare all’Assemblea dei Soci una Relazione relativa al Rendiconto economico e finanziario e al Bilancio preventivo redatti dal Consiglio Direttivo.
Art. 12 – Collegio dei Probiviri
[1] l Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci, potendo essa sceglierli in tutto o in parte anche fra persone estranee all’Associazione. Il Collegio dei Probiviri provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente. I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica per cinque anni sociali e sono rieleggibili. L’incarico dei membri del Collegio dei Probiviri viene svolto a titolo gratuito.
[2] Al Collegio dei Probiviri dovrà essere sottoposta, per essere giudicata in modo inappellabile, qualunque controversia dovesse insorgere fra i Soci e l’Associazione e/o gli Organi della stessa. Il Collegio dei Probiviri giudica anche i ricorsi contro la reiezione da parte del Consiglio Direttivo delle domande degli aspiranti Soci.
[3] L’attività del Collegio dei Probiviri è svincolata da qualunque formalismo e le sue decisioni vengono prese sulla base dei principi del buon senso e dell’equità.
Art. 13 – Mezzi finanziari e risorse economiche
[1] I mezzi finanziari e le risorse economiche dell’Associazione possono derivare:
1) dal versamento delle quote associative ordinarie o straordinarie da parte dei Soci;
2) da contributi pubblici e privati;
3) da donazioni e eredità;
4) da prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei Soci;
5) da proventi derivanti da iniziative promozionali.
Art. 14 – La rendicontazione dell’attività
[1] La rendicontazione dell’attività dell’Associazione deve essere eseguita dal Consiglio Direttivo mediante la presentazione all’Assemblea Ordinaria dei Soci dei seguenti documenti:
– Relazione del Consiglio Direttivo, con l’illustrazione dell’attività svolta dall’Associazione nell’anno sociale trascorso;
– Rendiconto economico e finanziario, relativo agli aspetti economici e patrimoniali dell’attività svolta;
– Bilancio Preventivo, relativo alle entrate e uscite previste per l’anno sociale seguente.
[2] La rendicontazione dell’attività dell’Associazione si completa con la presentazione all’Assemblea Ordinaria dei Soci da parte del Collegio dei Revisori dei conti della loro Relazione, relativa sia al Rendiconto economico e finanziario, sia al Bilancio Preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.
[3] I documenti citati nei punti precedenti si intendono approvati dall’Assemblea dei Soci quando essi ottengono l’approvazione da parte della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.
Art. 15 – Fondo comune
[1] Le entrate indicate all’Art. 13, nonché i beni mobili ed immobili con essi eventualmente acquistati, costituiscono il Fondo comune dell’Associazione, con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa. I singoli Soci non possono chiedere la divisione del Fondo comune né pretenderne quota in caso di recesso, esclusione o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo.
Art. 16 – Utilizzo del patrimonio
[1] Il patrimonio dell’Associazione può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Associazione, indicati nell’Art. 2.
Art. 17 – Intangibilità del patrimonio
[1] In caso di recesso, esclusione o morte, i Soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall’Associazione, né hanno diritto alcuno sul Fondo comune dell’Associazione.
Art. 18 – Divieti
[1] Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto a chiunque di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art. 19 – Regolamento
[1] Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione. Il testo del Regolamento, e le sue eventuali modifiche, verrà sottoposto per la sua approvazione all’Assemblea dei Soci.
Art. 20 – Anno sociale
[1] L’Anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 21 – Scioglimento
[1] Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.
Art. 22 – Devoluzione del patrimonio
[1] In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23-12-1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.